Pubblicato il: 20/09/2024
Qualche settimana fa, in questo articolo, abbiamo parlato dell’entrata in vigore del CIN, nonché del Codice Identificativo Nazionale per gli affitti brevi. In base a quanto comunicato dal Ministero del Turismo, le nuove normative formalmente in vigore dal 1° settembre, entreranno invece effettivamente a regime dal 2 novembre 2024. Questo slittamento garantisce un ulteriore periodo di 60 giorni per permettere alle strutture ricettive di adeguarsi all'obbligo di ottenere il CIN. L'obbligo di acquisizione del CIN è chiarito nei dettagli all'interno delle Faq ufficiali, e non rispettarlo entro la scadenza potrebbe comportare sanzioni per le attività non in regola.
Attualmente, sono stati emessi circa 104.000 CIN, un numero che evidenzia il gap rispetto al volume totale del settore turistico italiano. Nonostante le previsioni iniziali del Ministero, che avevano fissato settembre 2024 come il termine per la piena operatività del sistema, ritardi nella sua implementazione hanno portato a una revisione delle tempistiche. Il Decreto Legge 145/2023, che costituisce il quadro giuridico per queste nuove regolamentazioni, è ancora soggetto a miglioramenti tecnici. Inoltre, in diverse località, da Amalfi a Roma, le amministrazioni locali chiedono un ampliamento dei loro poteri per poter gestire con maggiore efficacia la crescente domanda di affitti brevi. Questo riflette una necessità più ampia di regolamentare il settore in modo che possa adattarsi alle esigenze specifiche di ogni territorio.
Il 1 settembre 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’avviso relativo all'attivazione della Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR) destinate agli affitti brevi, insieme al portale telematico per l'assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN). Tuttavia, il Ministero ha previsto una fase di transizione, concedendo una proroga di 60 giorni per mettersi in regola e posticipando le sanzioni al 2025.
Secondo quanto riportato nelle Faq del Ministero, l’obbligo di ottenere e esporre il CIN è applicabile a tutti, senza eccezioni. “Se sei soggetto all’obbligo di possedere ed esporre un codice regionale o provinciale, dovrai richiedere anche il CIN e sarai tenuto a esporre entrambi i codici", chiariscono le Faq. Le normative locali, come quelle delle Regioni, delle Province Autonome e dei Comuni, continuano a essere valide e devono essere rispettate insieme al nuovo codice nazionale.
Le Faq del Mitur forniscono ulteriori dettagli, visto che molte richieste di chiarimento riguardano soprattutto le sanzioni, le cui tempistiche e modalità rimangono ancora poco chiare per molte strutture. Tra i casi più comuni trattati, si segnalano quelli di chi ha già ottenuto un codice identificativo a livello regionale e deve ora adeguarsi alle nuove disposizioni nazionali.
Secondo le indicazioni del Mitur, coloro che hanno già ottenuto un codice identificativo regionale o provinciale prima dell’introduzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), avranno 60 giorni di tempo, a partire dal 2 novembre 2024, per adeguarsi alle nuove disposizioni previste dal Decreto-Legge n. 145 del 2023 (art. 13-ter). Questo periodo aggiuntivo porta il totale a 120 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso, offrendo ai proprietari una finestra temporale più ampia per mettersi in regola senza incorrere in sanzioni.
Per coloro che invece hanno ottenuto un codice identificativo regionale o provinciale successivamente all'entrata in vigore del CIN, i tempi di adeguamento sono più ridotti: dovranno richiedere il CIN entro 30 giorni dalla data di assegnazione del codice locale. Una volta superati questi termini, le sanzioni previste diventeranno applicabili.
Nel caso in cui la normativa locale non preveda l'assegnazione di un codice identificativo regionale o provinciale, è necessario comunque richiedere il CIN il prima possibile. Il Ministero ha deciso di posticipare l’entrata in vigore delle sanzioni al 2025 per permettere una transizione graduale e rispondere alle difficoltà operative segnalate dagli operatori del settore. Questa estensione dei tempi dimostra l'intenzione di facilitare l'adeguamento da parte dei proprietari, riducendo la pressione su di essi nel breve termine.
Le sanzioni per la mancata conformità all’obbligo di ottenere ed esporre il CIN, inizialmente previste per il 2024, sono state rinviate all'inizio del 2025. Ciò significa che i proprietari che non includeranno il CIN nei contratti di locazione, negli annunci pubblicitari online o presso le strutture fisiche non saranno soggetti a sanzioni fino a gennaio 2025.
Questa proroga è stata decisa per fronteggiare le difficoltà operative riscontrate e per il numero ancora relativamente basso di CIN rilasciati fino ad oggi. Il mancato rispetto di questa norma sarà comunque soggetto a sanzioni pecuniarie che variano da 800 a 8.000 euro, a seconda delle dimensioni dell’immobile o della struttura ricettiva.
Questa fase di transizione rappresenta un'opportunità per i proprietari di allinearsi alle nuove regole senza incorrere immediatamente in sanzioni, pur garantendo un adeguamento complessivo del sistema a partire dal 2025.
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