Pubblicato il: 18/04/2025
Quando si vive in affitto, può succedere che l’inquilino chieda al proprietario una ricevuta per attestare l’avvenuto pagamento del canone mensile. Questo documento ha valore di prova aggiuntiva per chi paga e tutela entrambe le parti. Ma in questi casi, serve davvero applicare una marca da bollo? E chi deve farsene carico?
La regola è semplice: se l’importo della ricevuta supera i 77,47 euro, è obbligatorio apporre una marca da bollo da 2 euro sul documento cartaceo. A quel punto, è utile sapere che la marca va applicata solo se la ricevuta è richiesta in forma cartacea. Di norma è l’inquilino, cioè chi richiede la ricevuta, a doversi occupare della marca da bollo, a meno che non venga diversamente concordato tra le parti. Vediamo più nel dettaglio come funziona e cosa prevede la legge in merito.
La marca da bollo è un contrassegno adesivo, dall’aspetto simile a un francobollo, che certifica il pagamento dell’imposta di bollo su determinati documenti ufficiali. In Italia ne esistono due tipologie principali: da 2 euro e da 16 euro, facilmente reperibili presso tabaccai, uffici postali e istituti bancari autorizzati.
Nell’ambito delle locazioni immobiliari, la normativa prevede che l’imposta di bollo sia applicata:
In particolare, se l’inquilino chiede al proprietario una ricevuta per attestare il pagamento mensile, questa dovrà essere accompagnata da una marca da bollo da 2 euro, ma solo se l’importo supera i 77,47 euro.
Poiché il rilascio della ricevuta di pagamento non è obbligatorio per legge, ma avviene soltanto su richiesta dell’inquilino, è quest’ultimo a doversi fare carico del costo della marca da bollo da apporre sulla ricevuta.
In sintesi:
Un piccolo ma importante dettaglio fiscale da conoscere, per gestire correttamente ogni fase della locazione.
Nelle locazioni immobiliari, l’applicazione della marca da bollo da 2 euro è obbligatoria su determinate ricevute di pagamento, ma solo a determinate condizioni.
La normativa italiana stabilisce infatti che la marca vada apposta quando l’importo della ricevuta supera i 77,47 euro e soltanto se l’inquilino richiede una ricevuta cartacea al proprietario.
Ecco i principali casi da considerare:
Se il contratto di locazione prevede l’opzione cedolare secca, la marca da bollo è necessaria solo se viene rilasciata una ricevuta cartacea e il canone mensile supera i 77,47 euro. In questa situazione, si applica una marca da bollo da 2 euro.
Per i contratti di affitto breve — ovvero locazioni con durata inferiore ai 30 giorni — vale la stessa regola: se la ricevuta supera i 77,47 euro, va applicata la marca da bollo da 2 euro.
A occuparsi dell’applicazione è il locatore, ma il costo è a carico dell’inquilino, che richiede la ricevuta.
Quando il canone viene pagato tramite bonifico, non serve nessuna marca da bollo se non viene richiesta la ricevuta cartacea. Se invece l’affittuario desidera riceverla, e l’importo supera i 77,47 euro, è necessario applicare una marca da bollo da 2 euro.
Anche nel caso di pagamento in contanti (nei limiti consentiti dalla legge), la regola resta invariata: se l’inquilino chiede una ricevuta cartacea e l’importo è superiore a 77,47 euro, occorre applicare la marca da bollo da 2 euro.
Non applicare la marca da bollo quando prevista comporta delle conseguenze economiche precise. Se una ricevuta d’affitto soggetta a imposta di bollo ne risulta priva, si incorre in una sanzione amministrativa che può variare da un minimo di 2 euro fino a 10 euro per documento. La normativa prevede una sanzione tra il 100% e il 500% dell’importo omesso, comunque non inferiore a 2 euro.
Se ci si accorge dell’errore prima di eventuali controlli fiscali, è possibile sanare la situazione in modo più conveniente, regolarizzando spontaneamente il documento. In questo caso, si dovrà versare:
Questo consente di evitare le sanzioni più pesanti che potrebbero essere applicate in caso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso di un affitto, l’emissione della ricevuta di pagamento non è obbligatoria se il versamento avviene con sistemi tracciabili, come bonifico bancario o strumenti elettronici. Tuttavia, se l’inquilino ne fa richiesta, il proprietario è tenuto a consegnarla, a prescindere dal metodo di pagamento utilizzato.
Questa disposizione è prevista dall'articolo 1199 del Codice Civile, secondo cui il creditore (in questo caso il locatore) ha l’obbligo di rilasciare una quietanza al debitore (l’inquilino) su sua richiesta e a sue spese.
Se il proprietario si rifiuta di rilasciare la ricevuta, l’inquilino ha due alternative:
Va precisato che non è necessario richiedere una ricevuta ogni mese: è possibile richiedere una ricevuta cumulativa, che copra più mensilità (ad esempio sei mesi o un anno). In questo caso, il locatore emetterà una quietanza liberatoria che attesti il saldo di tutte le somme dovute fino a quel momento.
Quando richiesta, la ricevuta per il pagamento del canone va redatta in duplice copia:
Il modo più semplice per realizzarla è utilizzare un blocchetto di ricevute prestampate, facilmente reperibile in cartoleria o presso i tabaccai. In alternativa, è possibile redigerla in forma libera, purché completa di tutti gli elementi richiesti.
Gli elementi che non devono
mai mancare sono:
Redigere una ricevuta chiara e completa è fondamentale per evitare equivoci tra le parti e per essere in regola in caso di eventuali verifiche fiscali.
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